Statuto
dell’Associazione Comitato del gemellaggio “Luigi Carlo Farini” di Saluggia
ART.1 COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione di Volontariato Comitato del
Gemellaggio di Saluggia, denominata
Luigi Carlo Farini,con sede in
Saluggia, Via Faldella 1.
Art 2 FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è apolitica, non
persegue fini di lucro e opera per promuovere tra i cittadini del Comune di
Saluggia una idonea sensibilità alle esperienze di partenariato sia nazionale
che internazionale, diffondendo attraverso iniziative concrete e momenti di
riflessione quali giornate di studio, manifestazioni culturali, sportive e
ricreative, viaggi e scambi di cittadini, una cultura della solidarietà e
dell’amicizia tra popoli diversi.
L’Associazione promuove inoltre
la conoscenza di altre popolazioni, sia in Italia che all’estero, dei loro
stili di vita,dei loro usi e costumi, dell’ambiente naturale in cui
vivono,delle loro caratteristiche culturali nelle più svariate manifestazioni, dalle
arti al cibo.
In particolar modo, l’impegno
dell’Associazione si rivolgerà ai giovani, cittadini anche dell’Europa, affinchè
siano posti a contatto con un comune sentimento di unità tra le nazioni ed i
popoli; per questo si cercherà un continuo contatto con le Istituzioni
scolastiche presenti sul territorio del Comune e con quelle delle scuole
superiori maggiormente frequentate dai Saluggesi, anche ma non solo per
favorire l’apprendimento di lingue straniere di popoli facenti parte della
Comunità Europea.
L’Associazione porrà particolare
attenzione all’organizzazione delle attività annuali e pluriennali di scambio
con la città gemellata di Russi ( Ravenna) e con quella tedesca di Bopfingen (
Baden Wurttemberg) e francese di Beaumont
(Auvergne) a loro volta gemellate con Russi, senza tralasciare l’opportunità di
ulteriori patti di gemellaggio con altre città.
Nel suo operare l’Associazione
manterrà un costante rapporto con Enti e Organismi deputati alla promozione e
al sostegno di attività di gemellaggio e
di scambio internazionale, quali l’Unione Europea e la Regione Piemonte.
L’associazione potrà anche
collaborare, o entrare a farne parte, con Comitati e Associazioni di città
vicine che perseguano questi stessi fini statutari.
ART 3 SOCI
Possono far parte dell’associazione
tutti i cittadini del Comune di Saluggia e comunque tutti coloro che anche se
non residenti ne condividono i fini statutari.
ART 4 DOVERI DEI SOCI
I soci devono
a) Osservare
il presente statuto e le deliberazioni degli organi dirigenti
b) Mantenere
un comportamento coerente con le finalità dell’associazione
c) Versare
annualmente la quota sociale, qualora richiesta dal Consiglio Direttivo
L’iscrizione e la conseguente
attività di volontariato non costituiscono rapporto di pubblico impiego,né di lavoro
dipendente o autonomo e pertanto l’attività dei soci è prestata a titolo
gratuito. I soci possono comunque ottenere il rimborso delle spese vive autorizzate sostenute per il compimento
dell’attività di volontariato
ART 5 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
Per tutte le cariche non è
previsto alcun compenso
ART 6 ASSEMBLEA
L’Assemblea costituita da tutti i
soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha luogo
una volta all’anno; viene convocata dal Consiglio Direttivo, o da almeno il 20% dei soci che ne facciano richiesta
scritta al Consiglio Direttivo precisando gli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione
contenente l’indicazione degli argomenti da trattare nonché la data e il luogo di convocazione,
deve essere spedito o recapitato personalmente ai soci almeno 8 giorni prima
dell’adunanza.
L’Assemblea ordinaria discute ed
approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo e discute le linee
e gli obiettivi generali dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è
convocata, nei modi previsti per l’Assemblea ordinaria, per la modifica
dell’Atto costitutivo e dello Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, nonchè
per la discussione di argomenti di particolare importanza per la vita e
l’attività dell’Associazione.
L’Assemblea è operante e vota
validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti aventi diritto al voto; sono ammesse deleghe scritte nel
limite di una sola per socio.
Le deliberazioni sia in prima che
in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Le deliberazioni per la modifica
dello Statuto e dell’Atto Costitutivo debbono ottenere il voto favorevole dei
due terzi dei presenti all’Assemblea, anche
convocata in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione occorre la maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto al
voto.
ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto
da un numero dispari di soci compreso tra 3 e 7. I membri del Consiglio
direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci, una volta scaduti i membri
designati nell’atto costitutivo, e dura in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al
suo interno, con votazione segreta, un Presidente e un Vice presidente, al
quale viene affidato anche l’incarico di tesoriere; il Presidente a sua volta
nomina il segretario.
Il Consiglio Direttivo è
convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi nonché ogni qualvolta
egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del consiglio; le
convocazioni , contenenti l’ordine del giorno delle materie da trattare, possono
essere fatte, almeno una settimana prima della riunione, a mezzo lettera o posta elettronica o tramite sms inviati ai
telefoni cellulari dei membri del consiglio. Le riunioni del consiglio sono
valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica; le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, in forma
palese.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a)rendere operative le delibere
dell’Assemblea
b)dirigere l’attività
dell’associazione, coordinando i
rapporti con l’Amministrazione Comunale di Saluggia, con le associazioni delle città gemellate e con
gli altri Enti/Istituzioni interessate alle attività dell’Associazione
c)redigere i bilanci
d)accogliere l’adesione di nuovi
soci
e) nominare i rappresentanti
dell’Associazione in altri organismi
f)assegnare particolari incarichi
tra i suoi membri
In caso di dimissioni o decadenza
di un componente del Consiglio Direttivo la sostituzione viene fatta su
indicazione del Consiglio stesso.
Alle riunioni del Consiglio
Direttivo possono partecipare tutti i soci, senza facoltà di voto.
Il Consiglio direttivo,qualora lo
richiedessero specifiche esigenze operative/organizzative,può invitare a
partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti di altri Enti,
Organizzazioni, e associazioni.
ART 8 PRESIDENTE
E’ contemporaneamente presidente dell’Associazione,
dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza e la
firma legale dell’associazione.
Dà esecuzione alle delibere del
Consiglio; in caso di necessità e urgenza può , sentito il Vicepresidente,
assumere decisioni di pertinenza del Consiglio provvedendo poi entro 15 giorni
a convocare il Consiglio stesso per la ratifica delle decisioni.
ART 9 VICEPRESIDENTE
Sostituisce il presidente in caso
di assenza , impedimento, decadenza o dimissioni. Nel caso in cui anche il
Vicepresidente si trovi in queste situazioni, essi vengono automaticamente
sostituiti dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.
Nel suo incarico di Tesoriere, di
cui al precedente art 7, è responsabile delle somme di pertinenza
dell’Associazione da lui riscosse o affidategli; provvede alla tenuta del libro
cassa e degli altri documenti contabili. Provvede, con il Presidente, alla
presentazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre al consiglio
direttivo entro il 31 Giugno di ogni anno e successivamente all’Assemblea;
tiene aggiornata la contabilità sociale.
ART 10 SEGRETARIO
Il segretario provvede alla
registrazione, su apposito libro,dell’iscrizione dei Soci. Redige i verbali
delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea. Tiene l’archivio della
corrispondenza.
ART 11 FINANZIAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Le spese di funzionamento
dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) Quote versate dai soci
b) Entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni
c) Erogazioni provenienti da stanziamenti deliberati dall’Unione Europea, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Saluggia, da Enti locali pubblici o privati, da Fondazioni bancarie
d) Fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
e) Proventi di attività marginali di natura commerciale occasionalmente effettuate, di cui al D.M. 25 Maggio 1995
a) Quote versate dai soci
b) Entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni
c) Erogazioni provenienti da stanziamenti deliberati dall’Unione Europea, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Saluggia, da Enti locali pubblici o privati, da Fondazioni bancarie
d) Fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
e) Proventi di attività marginali di natura commerciale occasionalmente effettuate, di cui al D.M. 25 Maggio 1995
ART 12 NORME FINALI
In caso di scioglimento o
cessazione dell’Associazione,ai sensi dell’art 5 comma 4 della legge 11 Agosto
1991 n.206, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre Associazioni di volontariato, individuate dall’Assemblea,
aventi analoghe finalità.
Per tutto quanto non
espressamente citato nel presente statuto varranno le leggi del codice civile e
le altre leggi in materia di Associazioni e di volontariato in quanto
applicabili.
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