Atto costitutivo


Statuto dell’Associazione Comitato del gemellaggio “Luigi Carlo Farini” di Saluggia

ART.1 COSTITUZIONE


È costituita  l’Associazione di Volontariato Comitato del Gemellaggio di Saluggia, denominata  Luigi Carlo Farini,con sede in  Saluggia, Via Faldella 1.

Art 2 FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e opera per promuovere tra i cittadini del Comune di Saluggia una idonea sensibilità alle esperienze di partenariato sia nazionale che internazionale, diffondendo attraverso iniziative concrete e momenti di riflessione quali giornate di studio, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, viaggi e scambi di cittadini, una cultura della solidarietà e dell’amicizia tra popoli diversi.
L’Associazione promuove inoltre la conoscenza di altre popolazioni, sia in Italia che all’estero, dei loro stili di vita,dei loro usi e costumi, dell’ambiente naturale in cui vivono,delle loro caratteristiche culturali nelle più svariate manifestazioni, dalle arti al cibo.
In particolar modo, l’impegno dell’Associazione si rivolgerà ai giovani, cittadini anche dell’Europa, affinchè siano posti a contatto con un comune sentimento di unità tra le nazioni ed i popoli; per questo si cercherà un continuo contatto con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio del Comune e con quelle delle scuole superiori maggiormente frequentate dai Saluggesi, anche ma non solo per favorire l’apprendimento di lingue straniere di popoli facenti parte della Comunità Europea.
L’Associazione porrà particolare attenzione all’organizzazione delle attività annuali e pluriennali di scambio con la città gemellata di Russi ( Ravenna) e con quella tedesca di Bopfingen ( Baden Wurttemberg) e francese di  Beaumont (Auvergne) a loro volta gemellate con Russi, senza tralasciare l’opportunità di ulteriori patti di gemellaggio con altre città.
Nel suo operare l’Associazione manterrà un costante rapporto con Enti e Organismi deputati alla promozione e al sostegno  di attività di gemellaggio e di scambio internazionale, quali l’Unione Europea e la Regione Piemonte.
L’associazione potrà anche collaborare, o entrare a farne parte, con Comitati e Associazioni di città vicine che perseguano questi stessi fini statutari.
ART 3 SOCI
Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini del Comune di Saluggia e comunque tutti coloro che anche se non residenti ne condividono i fini statutari.
ART 4 DOVERI DEI SOCI
I soci devono
a) Osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi dirigenti
b)  Mantenere un comportamento coerente con le finalità dell’associazione
c) Versare annualmente la quota sociale, qualora richiesta dal Consiglio Direttivo
L’iscrizione e la conseguente attività di volontariato non costituiscono rapporto di pubblico impiego,né di lavoro dipendente o autonomo e pertanto l’attività dei soci è prestata a titolo gratuito. I soci possono comunque ottenere il rimborso delle spese vive  autorizzate sostenute per il compimento dell’attività di volontariato
ART 5 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci
b)  Il Consiglio Direttivo
c)  Il Presidente
Per tutte le cariche non è previsto alcun compenso
ART 6 ASSEMBLEA
L’Assemblea costituita da tutti i soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha luogo una volta all’anno; viene convocata dal Consiglio Direttivo, o da almeno  il 20% dei soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo precisando gli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione contenente l’indicazione degli argomenti da trattare  nonché la data e il luogo di convocazione, deve essere spedito o recapitato personalmente ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea ordinaria discute ed approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo e discute le linee e gli obiettivi generali dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata, nei modi previsti per l’Assemblea ordinaria, per la modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, nonchè per la discussione di argomenti di particolare importanza per la vita e l’attività dell’Associazione.
L’Assemblea è operante e vota validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci  e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto; sono ammesse deleghe scritte nel limite di una sola per socio.
Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Le deliberazioni per la modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo debbono ottenere il voto favorevole dei due terzi dei presenti all’Assemblea, anche  convocata in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre la maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
 ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci compreso tra 3 e 7. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci, una volta scaduti i membri designati nell’atto costitutivo, e dura in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con votazione segreta, un Presidente e un Vice presidente, al quale viene affidato anche l’incarico di tesoriere; il Presidente a sua volta nomina il segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi nonché ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del consiglio; le convocazioni , contenenti l’ordine del giorno delle materie da trattare, possono essere fatte, almeno una settimana prima della riunione, a mezzo lettera o  posta elettronica o tramite sms inviati ai telefoni cellulari dei membri del consiglio. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, in forma palese.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a)rendere operative le delibere dell’Assemblea
b)dirigere l’attività dell’associazione, coordinando  i rapporti con l’Amministrazione Comunale di Saluggia,  con le associazioni delle città gemellate e con gli altri Enti/Istituzioni interessate alle attività dell’Associazione
c)redigere i bilanci
d)accogliere l’adesione di nuovi soci
e) nominare i rappresentanti dell’Associazione in altri organismi
f)assegnare particolari incarichi tra i suoi membri
In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo la sostituzione viene fatta su indicazione del Consiglio stesso.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i soci, senza facoltà di voto.
Il Consiglio direttivo,qualora lo richiedessero specifiche esigenze operative/organizzative,può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti di altri Enti, Organizzazioni, e associazioni.

ART 8 PRESIDENTE
E’  contemporaneamente presidente dell’Associazione, dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza e la firma  legale dell’associazione.
Dà esecuzione alle delibere del Consiglio; in caso di necessità e urgenza può , sentito il Vicepresidente, assumere decisioni di pertinenza del Consiglio provvedendo poi entro 15 giorni a convocare il Consiglio stesso per la ratifica delle decisioni.
ART 9 VICEPRESIDENTE
Sostituisce il presidente in caso di assenza , impedimento, decadenza o dimissioni. Nel caso in cui anche il Vicepresidente si trovi in queste situazioni, essi vengono automaticamente sostituiti dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.
Nel suo incarico di Tesoriere, di cui al precedente art 7, è responsabile delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli; provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili. Provvede, con il Presidente, alla presentazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre al consiglio direttivo entro il 31 Giugno di ogni anno e successivamente all’Assemblea; tiene aggiornata la contabilità sociale.
ART 10 SEGRETARIO
Il segretario provvede alla registrazione, su apposito libro,dell’iscrizione dei Soci. Redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea. Tiene l’archivio della corrispondenza.
ART 11 FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le spese di funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a)       Quote versate dai soci
b)      Entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni
c)       Erogazioni provenienti da stanziamenti deliberati dall’Unione Europea, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Saluggia, da Enti locali pubblici o privati, da Fondazioni bancarie
d)      Fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
e)      Proventi di attività marginali di natura commerciale occasionalmente effettuate, di cui al D.M. 25 Maggio 1995
ART 12  NORME FINALI
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione,ai sensi dell’art 5 comma 4 della legge 11 Agosto 1991 n.206, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni di volontariato, individuate dall’Assemblea, aventi analoghe finalità.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente statuto varranno le leggi del codice civile e le altre leggi in materia di Associazioni e di volontariato in quanto applicabili.








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